Livelli di qualità commerciale

I livelli minimi di qualità commerciale sono imposti dall'autorità

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, con apposite delibere, impone, sia alle Società di Distribuzione che a quelle di Vendita, livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio erogato ai Clienti finali allacciati alla rete di distribuzione.
Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti comporta la corresponsione ai Clienti di indennizzi automatici, differenziati in base alla tipologia di utenza.
È facoltà delle Società di Distribuzione e di Vendita definire propri standard specifici e generali di qualità, purché tali standard siano migliorativi rispetto a quelli minimi previsti.
Come previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ARG/com 164/08 e dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas (TIQV), e sue successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in essi contenute tutti i venditori relativamente ai clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, ed ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione.

I livelli di qualità e delle tariffe del servizio erogato dai distributori sono regolati rispettivamente:

• per il GAS in base alla deliberazione ARG/gas 120/08 con il “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)” ed in particolare in base alla Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)”
• per l’ENERGIA ELETTRICA in base alla deliberazione 333/07 con il “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011”

I livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di vendita di gas ed energia elettrica, si applicano alle richieste di prestazione con data di ricevimento da parte del venditore.
L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha definito gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l'insieme di prestazioni rese ai Clienti, in due tipologie:

• Livelli Specifici di Qualità
• Livelli Generali di qualità

I "Livelli Specifici di Qualità" sono definiti come tempo massimo entro cui chi fornisce il servizio deve effettuare una determinata prestazione richiesta dal Cliente. I Livelli Specifici sono standard individuali: ogni singola prestazione soggetta a Livello Specifico di Qualità deve essere completata entro il tempo massimo indicato. Il Cliente che ha richiesto la prestazione può controllare il rispetto del Livello Specifico di Qualità.
Il mancato rispetto dei Livelli Specifici di Qualità, per cause imputabili al Venditore, genera la corresponsione automatica di un indennizzo al Cliente, attraverso la bolletta.

I "Livelli Generali di Qualità" sono definiti come la percentuale minima di Clienti per i quali la prestazione richiesta è effettuata entro un tempo massimo; in altri termini, si ammette che una percentuale (in genere piccola) di richieste possa essere completata in tempi superiori al tempo massimo.